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Patent box: dalla procedura di ruling all’opzione di autoliquidazione 

Patent box: dalla procedura di ruling all’opzione di autoliquidazione 

Diverse sono le novità in tema di sviluppo e innovazione per le piccole medie imprese italiane e start up che, in un quadro internazionale sempre più competitivo che punta sull’automazione dei sistemi produttivi con il piano Industria 4.0 e sull’innovazione tecnologica di ultima generazione, vogliono accedere a procedure alternative al credito d’imposta ricerca e sviluppo come il regime opzionale di tassazione agevolata Patent box.  

La normativa di questo regime si allinea alle direttive OCSE del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting o Erosione di base imponibile e spostamento di profitto), che ha l’ambizioso e salutare obiettivo di trasferire i redditi prodotti in paradisi fiscali nei Paesi in cui si svolgono effettivamente le attività  e favorire nel contempo l’internazionalizzazione della proprietà intellettuale, lo sviluppo e la competitività internazionale. 

La competizione fiscale è un elemento di dinamicità necessario per attrarre investimenti qualificati in ricerca e innovazione ed è necessario premiare chi investe in questi settori, alleggerendo il tax rate e recuperando così il gap di investimenti e produttività che si stava materializzando negli ultimi anni. 

Entrando nel merito, l’agevolazione Patent box prevede per quei soggetti qualificati una parziale detassazione del reddito derivante dall’utilizzo di beni immateriali ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP che, per la maggior parte dei casi di aziende che operano con brevetti e investono in ricerca, può comportare un beneficio notevole non solo in termini di risparmio ma anche in termini di tutela della rispettiva proprietà intellettuale.  

Questo regime è stato introdotto in Italia con la Legge di Stabilità del 2015, ma a causa della modalità di fruizione e a causa altresì dell’esclusione dei marchi dalla procedura non è stato molto utilizzato nel corso del tempo e ha perso in parte il suo appeal. La sottoscrizione del ruling infatti non poteva avvenire in tempi brevi, sia per la complessità della procedura stessa percepita dai soggetti interessati, sia per la modalità di calcolo del reddito agevolabile in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate. Spesso accade che i titolari di reddito di impresa non riconoscono del tutto la possibilità di accedere all’agevolazione, perché non possiedono brevetti e documenti che comprovano la proprietà di un bene immateriale quantomeno formalizzata. Tuttavia il regime Patent box comprende e tutela anche il know-how, quindi l’esperienza acquisita nel tempo dall’azienda, insita nei suoi processi produttivi, nella formulazione e nei disegni tecnici che l’azienda predispone per la realizzazione dei prodotti ed è proprio questa esperienza che rappresenta una grande ricchezza per il tessuto economico nazionale e che viene contestualizzata e riconosciuta grazie a questo strumento. 

Questi vari motivi sono alla base dell’art. 4 del c.d. Decreto Crescita, D.L. n. 34 del 2019, volto a modificare il regime e semplificarne sia le modalità di accesso sia in termini operativi il calcolo del contributo economico agevolabile, introducendo una procedura alternativa e non sostitutiva al ruling, che consente: 

  • ai titolari di reddito d’impresa di accedere alla diretta autoliquidazione del reddito agevolabile, con opzione in dichiarazione; 

  • consente anche per gli anni pregressi di avere il beneficio, consistente nell’autoliquidazione del tributo, con opzione in dichiarazione e previa rinuncia dell’istanza di ruling presentata; 

  • consente di ottenere la disapplicazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione con la cd “Penalty Protection”. 

In caso di opzione per il nuovo regime di autodichiarazione, il set documentale da predisporre a cura del contribuente ai fini di godere del regime della Penalty Protection dovrà contenere, così come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/07/2019: 

Sezione A: tale sezione contiene: 

  • Il modello organizzativo dell’impresa 

  • Le caratteristiche dei mercati di riferimento 

  • Funzioni, rischi e beni dell’impresa 

  • Elenco dei beni immateriali dell’impresa (sia quelli oggetto dell’agevolazione che quelli non soggetti) 

  • Deve essere illustrata attraverso una specifica relazione l’attività di R&D riguardante i beni immateriali agevolati (a modello dei fascicoli nel credito imposta ricerca e sviluppo) e laddove esistenti le plusvalenze da cessione e gli introiti da risarcimento connessi con i medesimi beni immateriali 

Sezione B: sezione valutativa, riguarda: 

  • Le informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile 

  • Le valutazioni riferibili agli Intangibili oggetto di agevolazione  

  • Il metodo adottato per il calcolo con dettagliata descrizione degli elementi presi a riferimento per il calcolo 

La variazione in diminuzione derivante dal reddito agevolabile è ripartita in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 658445 del 2019 ha chiarito che l’opzione ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile e deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione. 

È importante sottolineare che l’esimente sanzionatoria (penalty protection) e il frazionamento dell’agevolazione in tre periodi d’imposta trovano applicazione sia nel caso di utilizzo diretto sia nell’ ipotesi di utilizzo indiretto del bene immateriale nei rapporti con soggetti indipendenti. 

È necessario che i soggetti interessati siano a conoscenza di tutte le procedure per l’autodeterminazione del reddito agevolabile, valutando preventivamente la fattibilità dell’agevolazione e delegando l’analisi costi-benefici a professionisti con comprovata esperienza sul tema.

Per ulteriori informazioni: https://www.capriolirossinisegala.it/contacts.php