Con la risoluzione 65/E/2020, pubblicata in data 12 Ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha accolto le segnalazioni degli operatori che hanno riscontrato delle anomalie nel riconoscimento del contributo a fondo perduto o a cui non sono stati liquidati del tutto correttamente gli importi dovuti e ha così permesso ai richiedenti di poter presentare un’istanza volta alla revisione in autotutela.
Le segnalazioni sono riferibili a:
soggetti che hanno ricevuto un ammontare di contributo inferiore a quello spettante a seguito di errori commessi direttamente dagli utenti ma individuati solo dopo l’accreditamento della somma
istanze sostitutive trasmesse a ridosso del termine (60 giorni, con ulteriore ricevuta di scarto di 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza) che sono state respinte dal sistema per non aver rispettato le scadenze predefinite.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi specificato che, anche tramite intermediario abilitato, i contribuenti possono presentare una nuova istanza di revisione in autotutela.
Modalità di trasmissione dell’istanza: a mezzo pec, firmata digitalmente dal soggetto preposto (richiedente stesso o intermediario che dovrà allegare all’istanza la copia del documento identificativo) inoltrata alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente. All’istanza dovrà essere allegata una nota nella quale il soggetto specificherà in modo chiaro e preciso quali siano i motivi dell’errore o i motivi inerenti all’impossibilità a trasmettere l’istanza.
Le Direzioni provinciali, dopo aver esaminato e eventualmente ritenuto ammissibile il contenuto dell’istanza provvederanno a effettuare il mandato di pagamento del contributo a fondo perduto ancora spettante. Nel caso di ulteriori incongruenze ed errori l’Ufficio potrà effettuare ulteriori attività istruttorie per accertare eventuali truffe passibili di sanzioni amministrative e penali. Se invece dovesse ritenere corretti gli esiti già comunicati il contribuente riceverà comunicazione di diniego motivato, a quel punto impugnabile davanti alla Commissione tributaria.
Per ulteriori informazioni: https://www.capriolirossinisegala.it/contacts.php