L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 29 Ottobre 2020 la circolare n. 28/E, contenente i chiarimenti relativi alle modifiche della disciplina del regime di Patent box (art. 4 del DL 34/2019 e del provv. 30 luglio 2019 n.658445), nonché soluzioni interpretative riguardanti i quesiti e richieste di chiarimenti esposti dai soggetti interessati.
La circolare esamina le caratteristiche del regime di “autoliquidazione” e fornisce dettagliatamente indicazioni anche in ipotesi di rinuncia alle procedure di ruling in corso e agli esercizi precedenti.
In sintesi, in tutti i casi di utilizzo diretto, il contribuente può direttamente liquidare il beneficio in dichiarazione, a condizione che venga predisposto il set documentale richiesto. Diversamente, per le altre ipotesi di utilizzo, il set documentale non è più condizione necessaria d’accesso bensì condizione per godere dell’esimente sanzionatoria in sede di controllo.
L’opzione per il regime di autodichiarazione OD (oneri documentali), quindi in ipotesi di utilizzo diretto, prevede che la fruizione del beneficio venga ripartita nell’arco temporale di tre anni; per l’utilizzo indiretto e le relative plusvalenze la fruizione del beneficio avviene integralmente nell’anno (in termini di vantaggi l’Agenzia sottolinea che il contribuente può godere, oltre che dell’esimente sanzionatoria anche della fruizione del beneficio in un’unica soluzione).
In ultima analisi viene esaminato dettagliatamente il set di oneri documentali e specificato che è facoltativa l’indicazione delle modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca. Nel caso in cui il contribuente fornisca tale supplemento informativo dimostrando la corretta costruzione del rapporto di nexus può godere dell’esimente sanzionatoria anche in caso di rettifica del contributo agevolabile.
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