La bozza di legge di bilancio per il 2021 prevede, per le imprese che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali, un credito d’ imposta maggiorato rispetto a quello previsto dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019). Nel caso di investimenti in beni "Industria 4.0" il credito potrà arrivare al 50% delle spese sostenute. Alle imprese e agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi da quelli Industria 4.0 viene riconosciuto, nel limite massimo di spesa pari ad € 2 milioni, un credito pari al 10% del costo, se l’investimento viene effettuato entro il 30 giugno 2022, il 6 % se effettuato entro il 30 giugno 2023.
Al fine di rendere più efficaci gli incentivi previsti per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo le agevolazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, ed è oltretutto prevista una maggiorazione oltre che delle aliquote del credito d'imposta anche delle soglie degli investimenti agevolabili.
Alle imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi è quindi riconosciuto un credito d’imposta maggiorato, la cui aliquota varia a seconda del bene, dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito (sono escluse dall’agevolazione le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali previste).
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 3 quote annuali di pari ammontare a partire dall’anno di entrata in funzione del bene. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da soggetti con ricavi non superiori a € 5 milioni, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. È necessario che i soggetti titolari delle imprese interessate predispongano per eventuali controlli la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, le fatture e gli altri documenti relativi alle acquisizioni dei beni agevolabili devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni che prevedono il credito. Se durante il periodo di fruizione dell’agevolazione il bene originario viene ceduto a titolo oneroso, la fruizione delle quote residue del beneficio non viene meno se l’impresa sostituisce il bene con un bene strumentale nuovo avente le medesime caratteristiche funzionali e tecnologiche.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Nel dettaglio, viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative nei seguenti termini:
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento del credito d’imposta per formazione 4.0 e viene ampliata la categoria dei costi ammissibili ( inclusi i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto, come spese di viaggio, materiali e forniture necessari per lo svolgimento delle attività legate al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, costi di consulenza connessi e spese amministrative e generali da riferire all’ambito formativo).
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